
Dal diritto come possesso al diritto come relazione
Introduzione
Una delle rappresentazioni più persistenti del diritto lo concepisce secondo il paradigma del possesso: un soggetto «ha» un diritto nello stesso modo, almeno per analogia, in cui possiede una cosa. Il diritto appartiene al soggetto, mentre la relazione con gli altri interviene solo in un secondo momento, in genere come limite al suo esercizio. Prima vi sarebbe dunque il soggetto titolare e poi la rete di relazioni entro cui quel diritto va esercitato. In questo schema il soggetto possiede il diritto, poi lo esercita, e solo all’ultimo stadio incontra l’altro. L’altro determina ciò che il titolare può o non può fare, ma non concorre a costituire il diritto stesso.
Una fondazione relazionale del diritto mette in discussione proprio questa anteriorità. La domanda da cui muove è se si possa pensare un diritto prima della relazione in cui esso acquista significato, oppure se ciò che chiamiamo «diritto» sia già in origine una determinazione relazionale. Il saggio sostiene la seconda ipotesi e ne ricava le conseguenze per il soggetto, la proprietà, il territorio e la giustizia.
1. Dal soggetto sostanziale al soggetto relazionale
Il paradigma classico del diritto è segnato da una concezione sostanzialistica del soggetto, pensato anzitutto come sui iuris, cioè come realtà dotata di una propria consistenza prima delle relazioni che intrattiene. Le relazioni sono reali e possono essere essenziali alla vita sociale, ma presuppongono soggetti già dati che entrano in relazione.
Una concezione relazionale dell’essere consente di rovesciare la prospettiva. Non si tratta di negare la consistenza del soggetto, ma di negare che essa sia comprensibile indipendentemente dalle relazioni che lo costituiscono. Il soggetto non entra in relazione dopo essere stato costituito: diventa soggetto determinato all’interno di una rete di relazioni.
La differenza tra i due modelli si può dire così. Nel modello sostanziale i termini della relazione (i relata) precedono la relazione (la relatio). Nel modello relazionale è la relazione a precedere i termini. Con questa priorità non si intende una relazione misteriosamente esistente senza termini, ma la precedenza ontologica e logica della struttura relazionale rispetto alla determinazione dei termini che emergono in essa. Il relatum può essere inteso, significativamente, come ciò che è stato «riferito», determinato nella relazione. Il soggetto non scompare, ma viene ripensato come un nodo relativamente stabile di relazioni.
Applicata al diritto, questa impostazione ha una conseguenza fondamentale. Non esistono anzitutto soggetti già compiuti che poi possiedono diritti nei confronti di altri soggetti: la soggettività giuridica stessa emerge entro uno spazio di riconoscimento reciproco.
2. Il diritto non è una cosa
Dire «io ho un diritto» è linguisticamente inevitabile, ma filosoficamente ambiguo. Il verbo «avere» induce a trattare il diritto come una proprietà. In realtà, affermare che A ha un diritto significa sempre, in modo esplicito o implicito, che qualcun altro si trova in una determinata posizione normativa nei confronti di A. Se A ha un diritto nei confronti di B, B ha correlativamente un obbligo, un dovere di astensione, una responsabilità o comunque una posizione normativa corrispondente.
La struttura elementare del diritto non è dunque quella di un soggetto cui inerisce un diritto, ma quella di un diritto che «intercorre» tra due soggetti. Il diritto non è qualcosa che A possiede: è una determinazione della relazione tra A e B.
Anche i diritti detti assoluti, opponibili erga omnes, confermano questa struttura invece di smentirla. Affermare che una persona ha diritto alla vita non significa attribuirle un oggetto chiamato «diritto alla vita», custodito nella sua soggettività. Significa determinare normativamente il rapporto di ogni altro soggetto con quella vita. L’universalità del diritto non elimina la relazione: la estende a una pluralità indefinita di soggetti. La struttura giuridica fondamentale resta quindi relazionale.
Da questa prospettiva acquista interesse una tesi che può apparire estrema: un diritto esercitato ingiustamente rimane ancora un diritto? Se il diritto coincide con il suo giusto esercizio, i soggetti non hanno diritti ma partecipano di quella rete di relazione che li costituisce come aventi diritto. Il diritto esiste soltanto nel suo esercizio giusto e l’abuso non sarebbe propriamente «abuso di un diritto», ma la cessazione della qualificazione giuridico-morale del diritto: un uso ingiusto equivale alla negazione del diritto.
Si mette in discussione così quella rappresentazione tradizionale, secondo cui la mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro. L’affermazione ha una validità pratica, ma sul piano ontologico presuppone due libertà originariamente indipendenti che solo in seguito entrano in collisione. Il paradigma relazionale suggerisce invece che il diritto di A e quello di B si determinano reciprocamente. Il diritto di B non interviene dall’esterno solo per limitare quello di A: appartiene alle condizioni attraverso cui il diritto di A può essere concretamente determinato.
Si pensi alla libertà di parola. Non esiste prima una libertà illimitata alla quale vengono poi imposti dei limiti. Ciò che una comunità giuridica intende per libertà di parola è determinato fin dall’inizio in rapporto alla dignità, alla sicurezza, alla reputazione e alle libertà altrui. La relazione non mutila un diritto originariamente assoluto, ma ne contribuisce a determinare il contenuto. Al posto dello schema in cui il diritto incontra un limite e dietro il limite sta l’altro, occorre pensare che io e l’altro, in relazione reciproca, concorriamo alla determinazione del diritto. L’alterità non è soltanto il confine del diritto: è una delle condizioni della sua determinazione.
3. La giustizia come meta-norma
Se il diritto è strutturalmente relazionale, sorge una difficoltà inevitabile: non ogni relazione è giusta. Sono relazioni anche la schiavitù, il dominio, lo sfruttamento, l’oppressione. La semplice relazionalità non può dunque fondare normativamente il diritto. Occorre distinguere la relazionalità ontologica dalla giustizia normativa.
Ne discende la necessità di una meta-norma che permetta di giudicare le relazioni. Una fondazione relazionale del diritto deve assumere almeno un principio: la relazione giuridicamente giusta è quella in cui nessuno dei termini è ridotto a semplice funzione dell’altro, ma ciascuno è riconosciuto come soggetto. È ingiusta la relazione in cui A tratta B come mero mezzo e non come fine; è giusta quella in cui A e B si riconoscono reciprocamente come soggetti.
La relazione giusta non elimina il conflitto. Stabilisce però che esso non possa essere risolto mediante l’annullamento normativo di uno dei termini, dato che la reciprocità è fondamentale nella coniugazione relazionale del diritto. Ne deriva un principio generale, che potrebbe costituire il fondamento di una teoria relazionale del diritto: il diritto di A non può essere realizzato mediante la negazione della soggettività giuridica di B.
4. La proprietà e la terra come relazione
La trasformazione è particolarmente evidente nel caso della proprietà. Nel paradigma sostanzialistico, A possiede X, e l’altro compare soltanto come colui che deve astenersi dall’interferire. In una prospettiva relazionale, invece, il rapporto tra A e la cosa X è inseparabile dal rapporto di A con tutti gli altri soggetti riguardo a X. Possedere X significa trovarsi in una determinata relazione normativa con gli altri rispetto a X. La proprietà resta reale, ma non è più concepibile come un potere metafisicamente assoluto sulla cosa. In questo modo diventa intelligibile la funzione sociale della proprietà: non una limitazione aggiunta dall’esterno a un diritto originariamente assoluto, ma l’esplicitazione della sua struttura relazionale.
La tesi del «diritto come giusto uso» può allora essere riformulata con maggiore precisione. Un esercizio del diritto è legittimo quando è compatibile con la struttura relazionale che fonda quel diritto. L’abuso non cancella necessariamente il titolo, ma contraddice la ragione normativa che ne giustifica l’esercizio.
La distinzione diventa ancora più rilevante quando si passa dalla proprietà individuale al territorio. Un popolo non «possiede» una terra come un individuo possiede un oggetto: entrano in gioco la storia, l’abitazione, l’autodeterminazione, la sicurezza, la sovranità, i confini e i diritti delle popolazioni coinvolte.
Il paradigma proprietario tende a porre la domanda: a chi appartiene X? Il paradigma relazionale ne pone una più complessa: quale configurazione normativa delle relazioni rispetto a X consente ai soggetti coinvolti di essere riconosciuti come soggetti di diritto? La differenza è decisiva. Nel primo modello, una volta stabilito il proprietario, l’altro tende a comparire come limite. Nel secondo, la presenza dell’altro appartiene fin dall’inizio alla determinazione del problema.
Lo stesso vale per l’autodeterminazione. Se due popoli rivendicano forme di autodeterminazione sullo stesso territorio, dall’esistenza del diritto dell’uno non si può dedurre la negazione del diritto dell’altro, né viceversa. La questione giuridica consiste proprio nel cercare una configurazione in cui l’esercizio dell’uno non richieda la cancellazione normativa dell’altro. La teoria relazionale, da sola, non stabilisce quale assetto politico concreto debba essere adottato: fornisce piuttosto il criterio con cui valutarne la struttura normativa.
5. Il paradosso dei diritti dei non riconosciuti
Una teoria relazionale deve confrontarsi con un’obiezione seria. Se il diritto nasce dalla relazione, che cosa accade quando l’altro rifiuta ogni relazione e ogni riconoscimento? Lo schiavo ha diritti anche quando il padrone non li riconosce? Una minoranza perseguitata conserva diritti anche quando l’ordinamento glieli nega? Evidentemente sì.
Ciò mostra che la relazione costitutiva non coincide con il riconoscimento di fatto. Occorre distinguere tra relazione empirica e relazione normativa: il diritto esprime la struttura della relazione che deve intercorrere tra soggetti, anche quando essa è fattualmente negata. Proprio perché lo schiavo è già soggetto della relazione normativa, possiamo dire che la schiavitù è ingiusta. Se il riconoscimento del padrone fosse necessario perché lo schiavo acquisti diritti, non potremmo condannare la schiavitù prima che il padrone accetti di abolirla. La formulazione più rigorosa è dunque la seguente: il diritto di A è la posizione di A all’interno della relazione normativa con B, indipendentemente dal fatto che B la riconosca effettivamente. Il diritto è relazionale senza essere relativistico.
6. Dalla sostanza alla relazione
La conseguenza filosofica più profonda è il passaggio da un’ontologia giuridica della sostanza a un’ontologia giuridica della relazione. Nel modello sostanziale si procede dal soggetto al diritto e, da questo, alla relazione. Nel modello relazionale si parte dalla relazione normativa, nella quale i soggetti si determinano reciprocamente, e da essa derivano i diritti.
Occorre però aggiungere subito che la priorità della relazione non comporta la dissoluzione dei termini. La relazione costituisce A e B come relata, ma proprio per questo A e B acquistano consistenza normativa. Una relazione che distruggesse uno dei suoi termini distruggerebbe la propria stessa struttura. Il soggetto non è dissolto nella relazione: è costituito come soggetto di diritti proprio perché non può essere ridotto a oggetto della relazione altrui. L’altro non è uno strumento perché io abbia riconosciuti i miei diritti. La giustizia può allora essere descritta come la forma normativa della relazione in cui l’affermazione di un soggetto non richiede la negazione dell’altro. A è pienamente soggetto non contro B, ma nella relazione normativa con B.
Conclusione: il diritto come forma giusta della relazione
Una fondazione relazionale del diritto consente di superare sia l’individualismo proprietario sia un socialismo dissolutivo. Contro il primo, afferma che nessun diritto può essere inteso come proprietà isolata di un soggetto autosufficiente. Contro il secondo, sostiene che la relazione non dissolve i soggetti, ma li costituisce come termini irriducibili della relazione normativa.
La tesi iniziale, secondo cui il diritto coincide con il suo giusto uso, significa che nessun esercizio di un diritto può rivendicare legittimità appellandosi soltanto al proprio titolo quando, nel suo concreto esercizio, distrugge la relazione normativa che rende possibile quel titolo. Il diritto di A è la sua posizione entro la relazione normativa con B, e un diritto è legittimamente esercitato se e solo se il suo esercizio riconosce B come soggetto e non lo riduce a mero oggetto di quel diritto.
Il diritto non è dunque anzitutto qualcosa che il soggetto possiede e poi esercita nei confronti degli altri. È la forma normativa della relazione mediante la quale ciascuno può essere riconosciuto e sussistere come soggetto insieme all’altro. In questa prospettiva la giustizia non interviene dall’esterno per limitare diritti già costituiti: è ciò che permette alla relazione di essere propriamente una relazione di diritto. Il passaggio decisivo si lascia riassumere così: non prima i soggetti, poi i loro diritti e infine le relazioni, ma, nella relazione normativa, soggetti che si determinano reciprocamente come soggetti di diritto.








